Incostituzionalità dell’IMU.

 

VISTI gli artt. 42 e 53 della Costituzione italiana, che così recitano:

«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.» (Art. 53)

«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (...).»

( Art. 42 comma 2).

TENUTO CONTO, in particolare, degli statuti delle regioni autonome, riconosciuti della Costituzione italiana; e per quanto riguarda la Sicilia in particolare, dell’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana (Decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, riconosciuto dall’art.116 dalla Costituzione repubblicana del 1948 e dalle successive modifiche del Titolo V della stessa) che così recità:

« Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.»

Inoltre, dato che allo Stato viene direttamente versato il 50% del gettito dell’IMU per la 2ª casa, anche dal punto di vista semantico la terminologia “municipale e unica” appare ingannevole.

Per i motivi esposti, appare evidente l’incostituzionalità di tale imposta.

Già alcune regioni e provincie autonome si sono mosse.

Chi ha ricevuto in eredità una casa, o l’ha comprata onestamente pagando tutti gli oneri di legge, che cosa deve dare più allo stato? Solo se si possiede un’altra casa e la si affitta (profitto), allora è giusto “in ragione della capacità contributiva e con criteri di progressività” concorrere alle spese pubbliche (Già previsto e pagabile con la dichiarazione dei redditi).

Inoltre, l’iter legislativo di tale imposta appare, a dir poco, impasticciato: a) non si sa ancora, e non si saprà fino a dicembre, l’intera somma da pagare; in itinere i comuni possono aumentare o diminuire l’imposta, con conseguente ricalcolo; b) farraginosità del calcolo dell’imposta, per cui moltissimi si rivolgeranno a CCAAFF e ragionieri per il calcolo, con ulteriore aumento di spese. Piove sul bagnato, governo ladro!

L’arroganza e l’incompetenza legislativa di questo governo e di chi lo sorregge, oltre a creare iniquità e malumori nel popolo, faranno scaturire un’inopportuna controversia costituzionale.

Diu ni scanzi di lampi e timpesta

e d’un piducchiusu vistutu di festa”

( Un professore in doppio petto

Vedo nero)

Ecco comunque, il...

Calcolo dell’IMU

La formula è la seguente:

(Reddita catastale* +5%) X 160 X 0,4%. (1ª casa)
- € 200

- € 50 (per ogni figlio inferiore a 26 AA).

 

X 0,76% ( 2ª casa).

X 0,2% (fabbricati rurali o strumentali.)

*Aggiornata al 1990. Le vecchie reddite non erano già valide.

 

N.B La tassa sulla prima casa va versata al comune (va inserito il codice comunale e codice tributo che è 3912).

La tassa per la seconda casa va divisa in due: una parte va versata al comune col cod. tributo 3918 ; la seconda metà va versata allo stato col cod. tributo 3919

Scadenza: 18 Giugno 1° acconto; 16 Dicembre 2° conguaglio.

Le tariffe sono soggette a variazione.

possibile pagare in tre rate, solo la 1ª casa, ma è una stupidaggine;

infatti: 50+50=100; 33,33...+33,33...+ 33,33...=100. Il 16,66... che si risparmia a giugno, si andrà a pagare il doppio a Settembre: presa in giro per complicare di più le cose; dov’è il guadagno?)

Ecco, infine, un link utile per calcolare il tutto facilmente:

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_20.php

(Pino Bullara)

 

Vedo nero

Un professore in doppio petto

Il senatur baüscia

Girotondo


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