Incostituzionalità dell’IMU.
VISTI gli artt. 42
e 53 della Costituzione italiana, che così recitano:
«Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.»
(Art. 53)
«La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge (...).»
( Art. 42
comma 2).
TENUTO CONTO, in particolare, degli statuti
delle regioni autonome, riconosciuti della Costituzione italiana; e per quanto
riguarda la Sicilia in particolare, dell’art. 36 dello
Statuto della Regione Siciliana (Decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455,
riconosciuto dall’art.116 dalla Costituzione repubblicana del 1948 e dalle
successive modifiche del Titolo V della stessa) che così recità:
« Al fabbisogno
finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le
entrate dei tabacchi e del lotto.»
Inoltre, dato che allo Stato viene direttamente versato il 50% del gettito dell’IMU per
la 2ª casa, anche dal punto di vista semantico
la terminologia “municipale e unica” appare ingannevole.
Per i
motivi esposti, appare evidente l’incostituzionalità di tale
imposta.
Già
alcune regioni e provincie autonome si sono mosse.
Chi ha ricevuto in eredità una casa, o l’ha
comprata onestamente pagando tutti gli oneri di legge, che cosa deve dare più
allo stato? Solo se si possiede un’altra casa e la si
affitta (profitto), allora è giusto “in ragione della
capacità contributiva e con criteri di progressività”
concorrere alle spese pubbliche (Già previsto e pagabile con la dichiarazione
dei redditi).
Inoltre,
l’iter legislativo di tale imposta appare, a dir poco, impasticciato:
a) non si sa ancora, e non si saprà fino a dicembre, l’intera somma da pagare; in itinere i comuni possono aumentare o diminuire l’imposta,
con conseguente ricalcolo; b) farraginosità del calcolo dell’imposta, per cui
moltissimi si rivolgeranno a CCAAFF e ragionieri per il calcolo, con ulteriore aumento di spese. Piove sul bagnato, governo
ladro!
L’arroganza e l’incompetenza legislativa di
questo governo e di chi lo sorregge, oltre a creare iniquità e malumori nel
popolo, faranno scaturire un’inopportuna controversia costituzionale.
“ Diu ni scanzi di lampi e timpesta
e d’un piducchiusu vistutu
di festa”
( Un professore in doppio petto
Vedo nero)
Ecco
comunque, il...
Calcolo
dell’IMU
La
formula è la seguente:
(Reddita catastale* +5%) X 160 X 0,4%.
(1ª casa) - € 200
-
€ 50 (per
ogni figlio inferiore a 26 AA).
X 0,76% ( 2ª casa).
X 0,2%
(fabbricati rurali o strumentali.)
*Aggiornata al 1990. Le vecchie reddite
non erano già valide.
N.B La tassa sulla
prima casa va versata al comune (va inserito il codice comunale e codice tributo che è 3912).
La tassa per la seconda casa
va divisa in due:
una parte va versata al comune col cod. tributo 3918 ; la seconda metà va versata
allo stato col cod. tributo 3919
Scadenza:
18 Giugno 1° acconto; 16 Dicembre 2° conguaglio.
Le
tariffe sono soggette a variazione.
(È possibile
pagare in tre rate, solo la 1ª casa, ma è una stupidaggine;
infatti:
50+50=100; 33,33...+33,33...+
33,33...=100. Il 16,66... che si risparmia a giugno, si andrà a pagare il
doppio a Settembre: presa in giro per complicare di più le cose; dov’è il
guadagno?)
Ecco,
infine, un link utile per calcolare il tutto
facilmente:
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_20.php
(Pino Bullara)
Vedo
nero
Un professore in doppio petto
Il senatur baüscia
Girotondo
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